In breve
- Undici ore consecutive di riposo ogni ventiquattro: è il vincolo che fa saltare più piani turni.
- La media di quarantotto ore settimanali si calcola su un periodo di riferimento, non settimana per settimana.
- Il lavoro notturno ha limiti e tutele proprie, comprese le visite mediche periodiche.
Chi pianifica i turni lavora dentro una serie di vincoli che non dipendono dall’organizzazione: sono fissati dal D.Lgs. 66/2003 e possono essere resi più favorevoli dai contratti collettivi, mai peggiorati.
Conoscerli a memoria non serve: serve che il piano turni li verifichi mentre lo si compone, perché a piano pubblicato l’errore è già uscito.
01I vincoli, uno per uno
| Regola | Contenuto | Riferimento |
|---|---|---|
| Riposo giornaliero | 11 ore consecutive ogni 24 | D.Lgs. 66/2003, art. 7 |
| Riposo settimanale | Almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola in coincidenza con la domenica | Art. 9 |
| Durata media settimanale | Massimo 48 ore in media, straordinari compresi | Art. 4 |
| Periodo di riferimento | In genere 4 mesi, ampliabile dalla contrattazione | Art. 4 |
| Pausa | Se l’orario giornaliero supera le 6 ore, pausa secondo il contratto collettivo; in mancanza di disciplina collettiva almeno 10 minuti | Art. 8 |
| Durata massima giornaliera | Deriva dal riposo di 11 ore: al massimo 13 ore | Art. 7 |
| Lavoro notturno | Massimo 8 ore in media nelle 24, tutele e sorveglianza sanitaria | Artt. 11–15 |
02La media delle quarantotto ore
Il limite non è settimanale, è medio: si calcola su un periodo di riferimento, di norma quattro mesi, che la contrattazione collettiva può ampliare. Significa che una settimana da 54 ore è ammissibile se compensata da settimane più corte, entro la media.
Media = Ore totali del periodo ÷ Settimane del periodo
Su 17 settimane, il totale non deve superare 816 ore (48 × 17), straordinari compresi.
- Dal calcolo dei periodi di riferimento si escludono ferie annuali e assenze per malattia (art. 6 c. 2).
- Il monitoraggio va fatto durante il periodo, non alla fine: a metà periodo si è ancora in tempo a correggere.
- I contratti collettivi possono prevedere limiti più stringenti: vince la disposizione più favorevole al lavoratore.
03Il lavoro notturno
Il periodo notturno è un intervallo di almeno sette ore consecutive che comprende quello fra la mezzanotte e le cinque del mattino (art. 1 c. 2 D.Lgs. 66/2003). È lavoratore notturno chi vi svolge almeno tre ore del suo lavoro giornaliero in modo normale, oppure — in mancanza di disciplina collettiva — chi fa almeno tre ore di lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni l’anno, riproporzionati per il part-time.
Cosa comporta
- Durata massima di otto ore in media nelle ventiquattro (art. 13), con il periodo di riferimento fissato dal contratto collettivo.
- Sorveglianza sanitaria periodica a carico del datore di lavoro.
- Divieti e limitazioni per alcune categorie: lavoratrici in gravidanza e fino al compimento di un anno del bambino, e altre situazioni tutelate.
- Maggiorazioni retributive previste dal contratto collettivo; nel 2026 su maggiorazioni e indennità per notturno, festivo, riposo settimanale e turni si applica un’imposta sostitutiva del 15% entro 1.500 euro (vedi la detassazione 2026).
- Obbligo di informazione ai rappresentanti dei lavoratori, dove previsto.
04Pianificare senza sbagliare
- 1
Parti dalla copertura necessaria
Quante persone servono per ogni fascia: è il vincolo di servizio, e viene prima delle preferenze.
- 2
Applica i vincoli mentre componi
Undici ore, riposo settimanale, media delle quarantotto: verificati durante, non dopo.
- 3
Tieni conto delle indisponibilità dichiarate
Sono informazioni che eviti telefonate la sera prima.
- 4
Pubblica con anticipo
Il preavviso di pubblicazione è spesso previsto dal contratto collettivo, ed è comunque la cosa che più incide sul clima.
- 5
Traccia le modifiche
Chi ha cambiato cosa e quando: i cambi turno concordati a voce sono la fonte principale di contestazioni.
| Violazione | Sanzione (importi raddoppiati dal DL 145/2013) |
|---|---|
| Media di 48 ore settimanali superata, o riposo settimanale non garantito | da 200 a 1.500 €; da 800 a 3.000 € oltre 5 lavoratori o 3 periodi; da 2.000 a 10.000 € oltre 10 lavoratori o 5 periodi |
| Riposo giornaliero di 11 ore non rispettato | da 100 a 300 €; da 600 a 2.000 € oltre 5 lavoratori o 3 periodi di 24 ore; da 1.800 a 3.000 € oltre 10 lavoratori o 5 periodi |
| Lavoro notturno oltre i limiti di durata | da 51 a 154 € per ogni giorno e per ogni lavoratore |
Con Omega
Il piano turni che ferma l’errore prima della pubblicazione
- Undici ore, riposo settimanale e media delle quarantotto verificati mentre componi.
- Copertura minima per fascia: il giorno scoperto si accende prima, non alle sette del mattino.
- Indisponibilità dichiarate visibili nella griglia.
- Soglie modificabili quando il contratto collettivo è più favorevole della legge.


