In breve
- Nel 2026 maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per i turni scontano un’imposta sostitutiva del 15% entro 1.500 euro (L. 199/2025 art. 1 c. 10-11).
- Gli aumenti dei rinnovi contrattuali firmati dal 2024 al 2026 e pagati nel 2026 scontano il 5%, per chi nel 2025 ha avuto redditi da lavoro dipendente fino a 33.000 euro (c. 7).
- I contributi non cambiano: il costo per l’azienda resta lo stesso, migliora solo il netto in busta.
La legge di bilancio 2026 ha messo due sconti fiscali dentro la busta paga di chi lavora di notte, la domenica e su turni, e di chi ha preso un aumento da rinnovo contrattuale. Sono misure a termine, valgono per il solo 2026, e l’Agenzia delle entrate le ha spiegate con la circolare 2/E del 24 febbraio 2026 e con le risposte della circolare 3/E del 24 giugno 2026.
Per l’azienda non è una scelta: l’imposta sostitutiva la applica il sostituto d’imposta, salvo rinuncia scritta del lavoratore. Quello che serve è sapere quali voci ci rientrano, chi ne ha diritto e quali informazioni raccogliere prima di chiudere il cedolino di gennaio.
01Il 15% su notturno, festivi, riposi e turni
| Voce | Rientra nel 15%? |
|---|---|
| Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno (art. 1 c. 2 D.Lgs. 66/2003 e CCNL) | Sì |
| Maggiorazioni per lavoro in giorno festivo o nel giorno di riposo settimanale individuato dal CCNL | Sì, anche quando il riposo non cade di domenica |
| Maggiorazione per il lavoro svolto di domenica | Sì (circolare 3/E del 2026) |
| Indennità di turno e altri emolumenti legati al lavoro a turni previsti dal CCNL | Sì |
| Indennità di reperibilità prevista dal CCNL, anche se poi non si è stati chiamati | Sì (circolare 3/E del 2026) |
| Lavoro straordinario | No, salvo che sia notturno o festivo |
| Somme previste da accordi aziendali o territoriali | No: la norma parla di CCNL |
| Voci che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria | No |
| Tredicesima, quattordicesima, malattia, maternità, infortunio, TFR | No |
- Chi: lavoratori del settore privato con reddito di lavoro dipendente nel 2025 non superiore a 40.000 euro, sommando tutti i rapporti dell’anno.
- Quanto: il limite di 1.500 euro è una franchigia: le somme oltre quella soglia tornano alla tassazione ordinaria, non si perde l’agevolazione sulla parte sotto.
- Premio di risultato a parte: i premi e la partecipazione agli utili tassati con l’imposta sostitutiva dell’art. 1 c. 182 della L. 208/2015 non consumano i 1.500 euro.
- Contributi invariati: restano le ordinarie regole previdenziali, salvo diversa previsione dei CCNL. Per l’azienda il costo del lavoro non cambia.
- Esclusi turismo e pubblici esercizi: ai lavoratori dei pubblici esercizi e del comparto turistico-ricettivo e termale spetta invece il trattamento integrativo speciale del comma 18 — il 15% delle retribuzioni lorde per lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi, che non concorre al reddito, dal 1° gennaio al 30 settembre 2026.
- Rinuncia: il lavoratore può chiedere per iscritto la tassazione ordinaria, se gli conviene (per esempio per non perdere detrazioni commisurate al reddito complessivo).
Risparmio ≈ Somme agevolate (max 1.500 €) × (aliquota marginale IRPEF + addizionali − 15%)
Su 1.500 euro di maggiorazioni, un lavoratore nel secondo scaglione (33% più circa 1,5% di addizionali) risparmia circa 280 euro netti l’anno; nel primo scaglione (23%) circa 140.
02Il 5% sugli aumenti dei rinnovi contrattuali
- Cosa: gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi di CCNL sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.
- Chi: dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro, sommando tutti i rapporti.
- Dentro: l’aumento che entra nella retribuzione diretta — dodici mensilità, tredicesima e quattordicesima — e la parte di aumento che finisce negli istituti indiretti a carico del datore durante malattia, maternità, paternità e infortunio; secondo la circolare 3/E anche gli incrementi pagati sulla retribuzione di ferie, festività soppresse e permessi, e quelli riferiti ad annualità precedenti ma erogati nel 2026.
- Fuori: scatti di anzianità, straordinari e maggiorazioni per notturno o festivo, indennità di turno, una tantum di copertura della vacanza contrattuale, TFR.
- Superminimo assorbito: se l’aumento contrattuale assorbe il superminimo, anche quella quota gode dell’agevolazione.
03Le tre agevolazioni del 2026, una accanto all’altra
| Misura | Aliquota | Tetto | Limite di reddito |
|---|---|---|---|
| Maggiorazioni notturno, festivo, riposi, turni e reperibilità | 15% | 1.500 € nel 2026 | Reddito da lavoro dipendente 2025 fino a 40.000 € |
| Aumenti da rinnovi contrattuali 2024-2026 pagati nel 2026 | 5% | Nessun tetto d’importo | Reddito da lavoro dipendente 2025 fino a 33.000 € |
| Premi di risultato e partecipazione agli utili | 1% nel 2026 e 2027 (era 5%) | 5.000 € (era 3.000) | Limite dell’art. 1 c. 186 L. 208/2015, con accordo depositato |
04Cosa deve fare chi prepara le paghe
- 1
Verifica il reddito 2025 di ciascuno
Serve il totale dei redditi di lavoro dipendente dell’anno, anche da altri datori. Se la Certificazione Unica non è la tua, il lavoratore la consegna o rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.
- 2
Mappa le voci del cedolino
Quali codici corrispondono a notturno, festivo, riposo settimanale, turno e reperibilità secondo il CCNL applicato: è l’unico lavoro davvero nuovo, e va fatto una volta.
- 3
Separa gli aumenti da rinnovo
Servono per il 5%: la quota di incremento, anche quando è confluita nel minimo tabellare o ha assorbito il superminimo.
- 4
Gestisci le rinunce per iscritto
Chi preferisce la tassazione ordinaria lo dichiara: va conservato.
- 5
Controlla il cumulo dei 1.500 euro
Chi ha avuto più rapporti nel 2026 deve segnalare le somme già agevolate altrove: oltre il tetto, l’eccedenza va tassata ordinariamente.
- 6
Usa i codici tributo giusti
Risoluzione 2/E del 29 gennaio 2026 per il 15% (codice 1076 e le varianti regionali), risoluzione 3/E della stessa data per il 5% (codice 1075).
Gli errori che si vedranno nei conguagli
- Applicare il 15% agli straordinari diurni feriali: sono esclusi.
- Applicare il 15% a indennità previste solo da un accordo aziendale: la norma richiede il CCNL.
- Dimenticare il limite di reddito riferito al 2025 e non al 2026.
- Applicare il 15% ai lavoratori dei pubblici esercizi e del turismo, che hanno il trattamento integrativo speciale.
- Trattare i 1.500 euro come una soglia «tutto o niente»: è una franchigia, l’eccedenza è solo tassata in modo ordinario.
- Non conservare la dichiarazione sul reddito dell’anno precedente quando la CU è di un altro datore.
Con Omega
Le ore che pagano di più, contate una per una
- Ore notturne, festive, in giorno di riposo e di turno distinte già nel cartellino, con la causale del CCNL.
- Riepiloghi mensili delle variabili pronti per chi elabora i cedolini, divisi per tipo di maggiorazione.
- Reperibilità pianificata e registrata, non ricostruita a fine mese.
- Premi di risultato e welfare tenuti su contatori separati, come li tiene la norma.


