In breve
- La denuncia all’INAIL va trasmessa entro due giorni da quando si riceve il certificato medico, cinque se l’infortunio è mortale o con pericolo di morte.
- Gli infortuni che comportano almeno un giorno di assenza oltre quello dell’evento vanno comunicati anche ai fini statistici e informativi.
- I primi giorni sono a carico del datore di lavoro secondo le regole di legge e di contratto: dal quarto interviene l’indennità INAIL.
Un infortunio è un momento in cui si fanno le cose nell’ordine sbagliato: si soccorre, si telefona, si discute su come è successo, e la parte documentale si affronta il giorno dopo con i pezzi mancanti. È esattamente il contrario di quello che serve, perché la ricostruzione dei fatti pesa tanto quanto l’adempimento — sulla posizione dell’azienda, sull’assicurazione e su un eventuale procedimento.
Questa guida mette in fila le cose da fare, nell’ordine in cui vanno fatte. Non sostituisce il medico competente né il consulente: serve a non arrivare al secondo giorno con la denuncia da fare e nessuno che ricordi chi c’era.
01Nell’ordine, dal primo minuto
- 1
Soccorso
Addetto al primo soccorso, 112 quando serve. Nient’altro viene prima.
- 2
Metti in sicurezza l’area
Anche per evitare un secondo infortunio, e per non alterare lo stato dei luoghi se l’evento è grave.
- 3
Raccogli i fatti finché sono freschi
Ora, luogo, macchina o attrezzatura, mansione svolta, presenti. Due righe scritte subito valgono più di una ricostruzione fatta a settimana.
- 4
Attendi il certificato medico
È il medico o la struttura sanitaria a trasmetterlo all’INAIL. Il numero identificativo serve all’azienda per la denuncia.
- 5
Trasmetti la denuncia entro i termini
Due giorni dalla ricezione del certificato; cinque per gli eventi mortali o con pericolo di morte, con comunicazione immediata quando prevista.
- 6
Registra l’assenza con la causale corretta
Infortunio, non malattia: cambiano gli obblighi, i pagamenti e i conti dei giorni.
02Cosa è infortunio e cosa no
| Situazione | Come si tratta |
|---|---|
| Evento avvenuto durante il lavoro, per causa violenta | Infortunio sul lavoro |
| Tragitto casa-lavoro con il percorso e il mezzo abituali | Infortunio in itinere, tutelato con i limiti previsti |
| Deviazione dal percorso non necessaria | Di norma fuori tutela |
| Malessere non riconducibile a causa violenta di lavoro | Malattia, non infortunio |
| Patologia da esposizione prolungata | Malattia professionale, con un percorso di denuncia proprio |
| Infortunio in trasferta | Tutelato quando l’attività rientra nella missione di lavoro |
03Chi paga cosa
- Giorno dell’evento: a carico del datore di lavoro, per intero.
- Dal secondo al quarto giorno: a carico del datore di lavoro, nella misura prevista dalla legge e integrata dal contratto collettivo.
- Dal quarto giorno in poi: indennità INAIL, con le percentuali crescenti previste, di norma integrata dal contratto collettivo fino alla retribuzione piena.
- Contribuzione e ratei: il periodo di infortunio è utile ai fini di anzianità, ferie e mensilità aggiuntive secondo quanto previsto dal contratto.
04Dopo: quello che nessuno fa e che serve
La parte che protegge davvero l’azienda
- Ricostruzione scritta dell’evento con le firme di chi era presente.
- Verifica del documento di valutazione dei rischi su quella lavorazione: era prevista?
- Controllo della formazione e dell’addestramento della persona su quella attività.
- Verifica dell’idoneità sanitaria in corso di validità.
- Azione correttiva decisa e messa a calendario, non annotata e basta.
- Rientro gestito con il medico competente quando l’assenza è stata lunga.
In caso di contestazione, la domanda non è mai «era prevedibile?» ma «cosa avevi fatto prima?». Formazione tracciata, idoneità valide e un documento di valutazione dei rischi che parli davvero di quella lavorazione sono la differenza fra un incidente e una responsabilità.
Con Omega
I fatti registrati mentre sono ancora freschi
- Scheda dell’evento compilata sul momento, con luogo, mansione e persone presenti.
- Assenza aperta con la causale di infortunio, distinta dalla malattia.
- Formazione e idoneità della persona consultabili nello stesso punto.
- Azioni correttive con una data e un responsabile, non con un buon proposito.


