In breve
- Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni lavorativi, indennizzati al 100% e non frazionabili a ore.
- Nel 2026 tre mesi di congedo parentale sono indennizzati all’80%, ma solo se fruiti entro il sesto anno di vita del figlio; gli altri mesi restano al 30%.
- Dal 2026 il congedo parentale può essere fruito fino al quattordicesimo anno di vita del figlio.
La materia della genitorialità è quella in cui le norme sono cambiate più spesso negli ultimi anni, quasi sempre in senso ampliativo. Il risultato è che molte aziende — e molti lavoratori — applicano regole superate, con due effetti opposti e ugualmente problematici: chi nega un diritto che ora esiste, e chi concede sulla base di condizioni che sono cambiate.
Gli istituti sono distinti e vanno tenuti separati: il congedo di maternità, quello di paternità obbligatorio, il congedo parentale, i riposi giornalieri e i congedi per malattia del figlio hanno presupposti, durate e indennità proprie.
01I congedi obbligatori
| Istituto | Durata | Indennità |
|---|---|---|
| Congedo di maternità | Cinque mesi complessivi, con flessibilità nella collocazione rispetto al parto secondo i casi previsti | 80% della retribuzione a carico INPS, spesso integrato dal contratto collettivo |
| Congedo di paternità obbligatorio | 10 giorni lavorativi, non frazionabili a ore | 100% della retribuzione, a carico INPS |
| Congedo di paternità alternativo | Nei casi previsti, in sostituzione della madre | Secondo la disciplina applicabile |
Il congedo di paternità obbligatorio spetta al padre lavoratore dipendente ed è un diritto autonomo: non dipende dalla situazione della madre e si aggiunge al congedo di maternità, non lo sostituisce. Può essere fruito dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita, anche in modo non continuativo.
02Il congedo parentale e le sue percentuali
Il congedo parentale è il periodo facoltativo di astensione che i genitori possono utilizzare dopo i congedi obbligatori: al massimo dieci mesi complessivi fra i due (undici se il padre ne usa almeno tre), di cui tre non trasferibili per ciascun genitore. La sua disciplina economica è cambiata tre volte in tre anni, e la parte che conta oggi è il cumulo dei tre mesi all’80%, che spetta ai genitori in alternativa fra loro e solo entro il sesto anno di vita del bambino.
| Periodo | Indennità nel 2026 | Entro quando |
|---|---|---|
| Tre mesi elevati all’80%, in alternativa fra i genitori | 80% della retribuzione | Entro il sesto anno di vita del figlio |
| I restanti mesi della quota non trasferibile di ciascun genitore | 30% della retribuzione | Fino al quattordicesimo anno |
| Ulteriori tre mesi in alternativa fra i genitori | 30% della retribuzione | Fino al quattordicesimo anno |
| Mesi oltre quelli indennizzati | 30% solo se il reddito individuale è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione | Fino al quattordicesimo anno |
- Dal 2026 il congedo parentale può essere fruito fino al quattordicesimo anno di vita del figlio, elevato rispetto ai dodici anni previsti in precedenza.
- La durata: sei mesi per ciascun genitore (sette per il padre se supera i tre mesi), massimo dieci mesi complessivi, elevati a undici se il padre ne fruisce per almeno tre; undici mesi se il genitore è uno solo (art. 32 D.Lgs. 151/2001).
- Può essere fruito in modo continuativo o frazionato, anche a ore, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata.
- La domanda va presentata all’INPS in via telematica e comunicata al datore di lavoro con il preavviso previsto.
- I periodi di congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa secondo le regole applicabili.
03Riposi, malattia del figlio e permessi
- Riposi giornalieri per allattamento: spettano nel primo anno di vita del bambino, con durata variabile secondo l’orario giornaliero e raddoppiati in caso di parto plurimo.
- Congedo per malattia del figlio: fruibile secondo l’età del bambino, con limiti di durata e regimi di indennizzo differenziati per fascia d’età.
- Permessi per visite mediche prenatali: retribuiti, per il tempo necessario, con documentazione giustificativa.
- Divieto di licenziamento: opera dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, con le eccezioni tassative previste.
- Dimissioni nei periodi di tutela: richiedono la convalida presso l’Ispettorato territoriale del lavoro.
- Divieto di adibizione a lavori pericolosi: la valutazione dei rischi deve prevedere le misure per le lavoratrici in gravidanza e nel periodo successivo.
Gli adempimenti dell’azienda
- Ricevere e protocollare la comunicazione dello stato di gravidanza e la documentazione.
- Verificare la valutazione dei rischi per la mansione e adottare le misure previste.
- Gestire l’anticipazione dell’indennità secondo le modalità applicabili e i conguagli.
- Rispettare il divieto di licenziamento nei periodi tutelati.
- Consentire il rientro alla stessa mansione o a mansioni equivalenti.
- Aggiornare i conteggi di ferie e ratei, che maturano secondo le regole proprie di ciascun istituto.
Con Omega
Congedi e permessi contati bene
- Ogni tipo di assenza con la sua regola: obbligatori, parentali, permessi, riposi.
- Periodi di tutela segnalati, per non sbagliare decisioni che non si possono prendere.
- Residui e maturazioni aggiornati durante i periodi di congedo.
- Documentazione allegata alla persona, con le date di decorrenza.


